
Sovente, molti degli spazi condominiali siti al piano terra sono utilizzati, come attività commerciali anziché come unità abitative. Queste possono sembrare, a volte, del tutto lontane dalla vita condominiale quando invero, sono dei condòmini a tutti gli effetti.
A fronte di ciò, i problemi che principalmente si riscontrano sono dovuti sia alla cosiddetta “sosta selvaggia” da parte dei clienti dell’attività commerciale che pongono il loro veicolo spesso in maniera tale da ostacolare la libera manovra dei proprietari dello stabile, sia ai frequenti rumori provocati dal passaggio di carrelli e macchinari per il carico e scarico delle merci.
E allora quali possono essere gli accorgimenti per una pacifica convivenza?
Approfondiamo.
Occupazione delle parti comuni
L’apertura di un supermercato in condominio comporta inevitabilmente, durante tutto il periodo di apertura dell’esercizio al pubblico, plurimi movimenti in entrata ed in uscita, oltre al comune conversare, come di solito accade nella quotidianità. Per non parlare poi dell’occupazione delle aree verdi del caseggiato, l’abbandono, contrario alla morale del senso civico, di rifiuti e il parcheggio in modo “selvaggio” davanti al portone del palazzo o nei posti auto dedicati agli abitanti dello stabile condominiale.
E allora come tutelarsi?
In aiuto interverrà in primo luogo il regolamento condominiale, il quale dovrà disciplinare e regolamentare gli eventuali accorgimenti da parte del proprietario /conduttore dell’attività commerciale con i contestuali divieti imposti alla clientela del negozio.
Si deve considerare, infatti, che l’eventuale inosservanza delle norme sull’utilizzo delle parti comuni da parte sia del proprietario che del conduttore, qualora l’attività commerciale sia di terzi affittuari, fa insorgere in capo a questi ultimi una responsabilità diretta dinnanzi a tutto il condominio.
In merito alla questione dell’invasività dei clienti, è certo che spetta al negoziante disciplinare i propri clienti invitandoli a parcheggiare negli appositi spazi e non in doppia fila o davanti al portone del palazzo. Starà quindi al proprietario del negozio di sensibilizzare i propri clienti abituali invitandoli a tenere condotte stradali che non impediscano ai condomini il libero accesso allo stabile.
Eccessivo rumore proveniente dal supermercato

Come comportarsi invero quando le molestie arrivino direttamente dal supermercato stesso, a seguito degli eccessivi rumori causati dall’esercizio dell’attività commerciale?
Un esempio del tutto emblematico può essere rappresentato di certo, qualora il supermercato sia ubicato ad un piano superiore dello stabile, dal rumore causato dal passaggio ininterrotto dei carrelli adibiti per il trasporto delle merci o dai frigoriferi utilizzati per il congelamento dei prodotti, provocando di fatto un intollerabile inquinamento acustico per gli abitanti del fabbricato.
Quali allora gli accorgimenti?
La prima via da intraprendere è, ovviamente, quella bonaria, prendendo contatto con il proprietario del Supermercato in questione e rappresentandogli la situazione di disagio arrecata all’intera compagine condominiale.
In caso poi di esito negativo di questo primo intervento, trattandosi di attività commerciale, si suggerisce di verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995.
In via alternativa può essere d’aiuto far accertare, tramite l’ausilio di un tecnico, il superamento di un limite di immissione di normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.
Solo in estrema ipotesi, qualora tutti i tentativi esperiti non abbiano dato l’esito sperato, ci si potrà rivolgere ad un legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
Conclusione
Alla luce di tutto quanto esposto sin ora, non vi è dubbio che la presenza di supermercati all’interno dello stabile condominiale costituisca una delle innumerevoli fonti di discussione.
Nel caso di reiterazione della sosta selvaggia, pertanto, oltre ad avvertire la polizia stradale per ottenere la rimozione forzata dei veicoli, si potrà domandare, come possibile soluzione, al proprio amministratore di condominio l’installazione di dissuasori di sosta da realizzare di fronte all’ingresso del palazzo di modo da rendere impossibile il parcheggio delle autovetture.
Certo è che gran parte del lavoro dovrà poi essere lasciato al senso civico di ognuno nel rispetto dei diritti di tutti.
Dott. Marco Tonti