L’art. 1129, primo comma, c.c. stabilisce che “quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario”. Trattasi di norma finalizzata a salvaguardare i diritti dei condòmini, nel caso di inerzia dell’assemblea ovvero nel caso in cui quest’ultima non raggiunga il quorum deliberativo  necessario alla nomina dell’amministratore, consistente nella maggioranza  prescritta all’art. 1336, quarto comma, c.c., laddove si richiede il voto favorevole dei condòmini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Ciò posto, come va predisposto il ricorso e come si svolge il procedimento che segue al suo deposito?

Quali spese bisogna affrontare e chi è tenuto a sostenerle?

Andiamo ad approfondire.

1. Forma del ricorso e Giudice competente

Il ricorso per richiedere ed ottenere la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio può essere redatto in carta semplice ovvero su appositi moduli eventualmente reperibili presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria competente. Competenza che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 116/2018, intervenuto a modificare l’art. 7 c.p.c., a partire dal 31 ottobre 2021 spetterà al Giudice di Pace del luogo in cui si trova il condominio.

Il ricorso, oltre l’istanza di nomina, deve contenere  anche la richiesta di fissazione dell’udienza per la decisione.

Altresì il ricorso deve essere adeguatamente motivato e corredato dal verbale dell’assemblea da cui risulta la mancata nomina, nonché da ogni altro documento che ne dimostri la fondatezza, poiché – stante la sua natura straordinaria tale per cui il Giudice va a sostituirsi alla volontà assembleare –  deve darsi prova dell’effettiva ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, quali, per l’appunto, l’inerzia dell’assemblea ovvero il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie.

2. Procedimento e nomina amministratore

Il procedimento per la nomina giudiziale è un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge in camera di consiglio. Il Giudice, preso atto del ricorso, fissa con Decreto l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, dando mandato al ricorrente di notificare il ricorso ed il pedissequo Decreto di fissazione dell’udienza agli altri condòmini non ricorrenti entro un termine prestabilito.

A conclusione del procedimento, si provvederà alla nomina  di un amministratore.

Quest’ultimo, dovendo possedere i requisiti di onorabilità e di formazione indicati nell’art. 71 – bis disp. att. c.c., verrà scelto tra professionisti inseriti in appositi elenchi messi a disposizione dagli Uffici della Volontaria Giurisdizione. Una volta nominato, l’amministratore giudiziale, per l’intera durata del mandato, godrà delle medesime prerogative e avrà i medesimi obblighi dell’amministratore di nomina assembleare e potrà sempre venir revocato dall’assemblea.

3. Chi paga le spese?

Quanto alle spese del procedimento, vi sono dei costi fissi legati al deposito del ricorso dovuti a titolo di contributo unificato (Euro 98,00) e marca da bollo (Euro 27,00). Inoltre, fermo restando  che il ricorso può essere depositato personalmente dal condominio, senza necessità di un difensore, ai predetti costi fissi possono aggiungersi gli onorari dovuti all’Avvocato, qualora si decida di avvalersi della sua assistenza.

Orbene, chi rimborsa tali spese?

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, al procedimento diretto alla nomina giudiziale dell’amministratore non può applicarsi il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. per il quale solo la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese in favore dell’altra parte vittoriosa.

Ciò, in quanto trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo di natura contenziosa: il Giudice non è chiamato a dirimere un contrasto insorto tra posizioni giuridiche confliggenti, bensì meramente ad ovviare all’inerzia dell’assemblea condominiale, tanto che il procedimento non è destinato a concludersi con una sentenza idonea a produrre gli effetti del giudicato, bensì con la nomina dell’amministratore.

Di talché difettano i presupposti per la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c.e le stesse, pertanto, restano a carico del soggetto che ha assunto l’iniziativa giudiziale. Qualora l’iniziativa sia stata presa da più condòmini, le spese andranno ripartite tra gli stessi secondo i principi generali, ovverosia in proporzione alle rispettive quote millesimali.

(Cfr., in merito, Cass.  civ., sez. II, nr. 25336 dell’11 ottobre 2018, laddove, per l’appunto, si afferma: “nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso. Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell’amministratore di condominio ….[OMISSIS]…….comportano l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell’amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria”.

In senso conforme cfr. Cass. civ., sez. II, nr. 18730 del 26/09/2005, laddove si legge: “il procedimento camerale di volontaria giurisdizione …… non può considerarsi contenzioso in senso tecnico: anche se l’istanza di nomina (o di revoca) dell’amministratore del condominio si innesta in un vero e proprio contrasto tra i condomini e l’amministratore, è certo che il provvedimento a cui il predetto procedimento tende (privo del carattere della definitività) è strumentale solo alla gestione della cosa comune e, quindi, alla tutela. dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione e non alla tutela di interessi particolari di alcuni condomini o dell’amministratore e, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i singoli condomini, si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo del tutto privo dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto.

La funzione del provvedimento richiesto è solo quella di evitare che il condominio sia sprovvisto di un valido organo necessario alla sua gestione, prescindendo dall’eventuale esistenza di contrasti e conflitti tra i condomini in ordine alla concessione o al diniego di detto provvedimento che non è diretto a risolvere tali contrasti e conflitti …… da affrontare e superare o nella sede assembleare o in quella giurisdizionale secondo le regole ordinarie …… .

Da quanto precede deriva logicamente che nei procedimenti di volontaria giurisdizione normalmente non sussistono i presupposti richiesti per l’applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. mancando, per definizione, un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso nel quale sia chiesto l’accertamento di un diritto da una parte nei confronti di un’altra da cui possa derivare una situazione di soccombenza di un soggetto rispetto ad un altro che giustifichi la condanna alle spese).

Avv. Federica Maccioni