
L’estate, si sa, è sinonimo di barbecue e grigliate in terrazza o in giardino. Tuttavia, tale attività tipica della bella stagione potrebbe divenire difficoltosa per chi abita in condominio. Ecco allora che risulta necessario conoscere la normativa di riferimento per comprendere in primis se i barbecue siano o meno consentiti ed, in caso affermativo, quali siano le regole ed i limiti da rispettare, onde evitare liti con gli altri abitanti dello stabile condominiale. Andiamo ad approfondire.
1. Art. 844 c.c. e limite della normale tollerabilità
Preliminarmente va precisato che, nel nostro ordinamento, non esiste una legge che si occupi specificatamente della materia ovvero che impedisca espressamente l’utilizzo della griglia in ambito condominiale. Ciò nonostante, l’inevitabile propagazione di fumi ed odori dal barbecue rende applicabile alla fattispecie l’art. 844 c.c., ai sensi del quale: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi ”. In sostanza, grigliare è lecito a condizione che i fumi e gli odori emanati siano tollerabili per gli altri condòmini.
Il compito di stabilire se si sia o meno superata la soglia della normale tollerabilità spetta all’autorità giudiziaria, la quale, nell’applicare la norma, “deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ”.
Di talché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in più di un pronunciamento, quello della normale tollerabilità non è concetto assoluto, bensì relativo, da valutarsi caso per caso e da parametrarsi, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Altresì si è ritenuto che l’attitudine a molestare delle emissioni di gas, vapori o fumi non debba necessariamente essere accertata mediante perizia tecnica, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura, quali, ad esempio, dichiarazioni testimoniali che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni stesse, purché non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (Cfr., sul punto, Cass. civ. nr. 5215/1998 e nr. 3204/1992).
2. Art. 890 c.c. e nocività del barbecue fisso
Rilevante risulta essere poi il posizionamento del barbecue, in quanto le emissioni vanno ritenute moleste nel caso di mancato rispetto delle distanze legali di cui agli artt. 889 e ss. c.c. In proposito merita attenzione la recente sentenza nr. 15246/2017 della Corte di Cassazione, secondo la quale il barbecue c.d. fisso, ovverosia il barbecue costituito da un manufatto in muratura con annesso comignolo va qualificato come forno, con conseguente applicabilità dell’art. 890 c.c., ai sensi del quale la costruzione di forni o camini nei pressi dei confini è lecita esclusivamente allorquando osservi le distanze stabilite dai regolamenti comunali e di pubblica sicurezza e, in mancanza, “quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza ”. La ratio della norma si fonda su di una presunzione di pericolosità e nocività di simili manufatti. Presunzione di carattere assoluto ed indipendente da qualsivoglia accertamento concreto ovvero dal verificarsi o meno di un evento dannoso solo nel caso in cui la distanza da rispettare sia stabilita da un regolamento edilizio comunale. Di carattere, invece, relativo in difetto di una disposizione regolamentare, nel qual caso, pertanto, potrà venir superata dimostrando di ovviare al pericolo o al danno alla proprietà del vicino, mediante opportuni accorgimenti.
(In particolare, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte afferiva alla domanda di un condomino finalizzata alla rimozione di un barbecue fisso edificato nel cortile dell’appartamento sottostante, a circa un metro dalle finestre dell’appartamento del condomino stesso. L’accertamento della nocività o meno delle emissioni di fumo ed odori veniva demandato ad un consulente tecnico d’ufficio, per il quale il barbecue in questione, per non risultare molesto né pericoloso, avrebbe dovuto essere collocato a non meno di 5 – 6 metri dalla proprietà del condomino istante. Sulla base di tali risultanze la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 890 c.c. e dettato i principi appena descritti).
Resta in ogni caso salvo il rispetto dell’art. 1122 c.c. che impedisce ad ogni condomino di eseguire, nell’unità immobiliare di sua proprietà o in quelle attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, opere – ivi compresi, pertanto, i barbecue in muratura sui balconi o sui cortili – che rechino danno alle parti comuni o determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
2. Il ruolo del regolamento condominiale
Oltre al Codice Civile, ulteriori regole, persino più rigorose, possono venir dettate dal regolamento condominiale e, laddove presenti, vanno applicate in via di prevalenza sulla normativa codicistica, ponendosi in rapporto di species a genus rispetto a quest’ultima. Più precisamente, il regolamento, per ragioni di sicurezza, potrebbe vietare del tutto l’utilizzo del barbecue ovvero consentirlo soltanto in alcuni periodi dell’anno o in alcune fasce orarie giornaliere, con la conseguenza che la violazione di tali divieti e/o limiti potrebbe comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’amministratore di condominio.
3. Emissioni intollerabili e risarcimento del danno
Nel caso in cui venga superata la soglia della normale tollerabilità, al condomino che lamenti di essere rimasto danneggiato dal barbecue del vicino è riconosciuto un diritto al risarcimento soltanto se il danno subito non sia irrisorio (ad es. danno per vestiti, tende o tessuti del divano impregnati del fumo e degli odori costanti del barbecue), ma si concretizzi in una lesione grave che abbia ad oggetto un interesse costituzionalmente tutelato e coinvolga un cospicuo numero di persone (ad es. eventuali danni respiratori per emissioni tossiche provenienti dal barbecue) (Cfr., sul punto, Tribunale di Vicenza, sent. nr. 892/2017).
4. Conclusioni
In definitiva, qualora si voglia fare un barbecue in terrazzo o in giardino e si viva in condominio, per evitare di incorrere in sanzioni o in discussioni con gli altri condòmini, occorre sempre previamente verificare l’eventuale sussistenza nel regolamento condominiale di divieti o limiti di utilizzo e, nel silenzio dello stesso, rispettare quanto previsto dal Codice Civile adottando ogni misura idonea a garantire emissioni tollerabili e giammai insalubri o moleste.
Avv. Federica Maccioni